Dallo scorso 29 Maggio 2015 è in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva.
Questa normativa ha l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini una maggiore trasparenza riguardo la distribuzione dell’energia e del gas e di procedere ad una sostituzione/riparazione di tutti i contatori attualmente non conformi.
Il decreto sui controlli metrologici fa parte degli interventi previsti a suo tempo dalla direttiva MID (measured instrument directive), ovvero, come riportato sul sito dell’Ufficio Centrale Metrico:
- contatori dell’acqua
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume
- contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura
- contatori di calore – allegato
- sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua
- strumenti per pesare a funzionamento automatico
- tassametri
- misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità
- strumenti di misura della dimensione
- analizzatori dei gas di scarico allegato
Verranno quindi effettuati controlli sui contatori messi in servizio in epoca antecedente l’emanazione, non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva e per i quali non erano previste verifiche periodiche circa il mantenimento di tali requisiti. Sono inoltre disciplinati i controlli metrologici casuali sui contatori elettrici prodotti sulla base della disciplina anteriore alla direttiva comunitaria MID.
In entrambi i casi, con “controlli metrologici successivi” il Decreto fa riferimento all’attività di verifica dei contatori di energia elettrica attiva installati e destinati a uso residenziale, commerciale ed industriale leggero, per controllarne il corretto e regolare funzionamento.
Alcune importanti novità che il Decreto introduce:
- È disciplinata la verificazione periodica dei contatori di energia elettrica attiva conformi alla direttiva MID e i controlli casuali su tutti quelli già messi in servizio. In particolare la periodicità della verificazione dei contatori è così stabilita:
- Contatori di elettricità elettromeccanici à 18 anni
- Contatori statici:
- Bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C – 15 anni
- Media alta tensione (MT – AT > 1000V) – 10 anni
- La competenza per i controlli casuali è attribuita alle Camere di commercio, ma è anche previsto che mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l’efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la verificazione periodica. I controlli possono essere effettuati sia in un laboratorio apposito, sia sul luogo di funzionamento.
- È previsto che la verificazione periodica ed eventualmente la riparazione degli strumenti, venga effettuata esclusivamente da organismi accreditati dall’ente nazionale di accreditamento ACCREDIA e che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività venga presentatata ad un’unica autorità amministrativa, precisamente ad Unioncamere.
- Gli organismi che rispettano determinati criteri minimi di indipendenza, possono eseguire sia le riparazioni che le verificazioni periodiche sui contatori di energia elettrica attiva, eliminando così duplicazioni di interventi e verifiche con risparmio di tempo e di costi per gli utenti.
A seguito di ogni controllo, l’esito della verificazione viene attestato mediante l’applicazione di un contrassegno: verde se con esito positivo o rosso se con esito negativo.
Nel caso in cui lo strumento non dovesse superare il controllo, ferme restando le implicazioni fiscali e tributarie, il titolare del contatore è tenuto ad aggiustarlo a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.
Infine nel decreto vengono specificate le modifiche relative alla periodicità dei controlli successivi per i misuratori del gas, definendo che per i contatori a pareti deformabili si passa da 15 a 16 anni e per quelli di altre tecnologie rispetto a quelli a pareti deformabili e a turbina e a rotoidi si passa da 5 a 8 anni.
Per ulteriori informazioni è consigliabile leggere il “Regolamento esecuzione dei controlli sui contatori di energia elettrica attiva” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.